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La normativa italiana

1. Contenimento energetico

2. Certificazione energetica

3. Inquinamento acustico 


 

 1. Contenimento energetico

Dal 1991, anno di pubblicazione della Legge 10 in materia di contenimento energetico negli edifici, la Normativa Italiana si è fatta via via più restrittiva per quelli che sono gli standard limite da rispettare nelle nuove costruzioni. Oggi, il D.Lgs. 311/06 rende necessario il rispetto di valori limite di trasmittanza termica per ogni componente dell'involucro edilizio. Il rispetto di tali limiti diventa però sempre più complicato con soluzioni edilizie convenzionali. Per di più, il D.Lgs. 311/06 introduce il concetto di Certificazione Energetica degli edifici, che vengono così suddivisi in classi in funzione del loro rendimento.

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 2. Certificazione energetica

Le ultime normative nazionali riguardo al rendimento energetico degli edifici (vedi il decreto legge 192 del 19/08/2005 ed il successivo decreto legislativo 311 del 29/12/2006) mostrano quanto l'Italia creda oggi nel risparmio energetico. Il governo ha reso infatti obbligatoria la Certificazione Energetica negli edifici sia nuovi sia esistenti.

Tale documento classifica l'edificio dal punto di vista della coibentazione e del risparmio energetico. In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione della classe energetica, proprio come gli elettrodomestici sono oggi classificati in base al proprio consumo energetico. È quindi interesse del consumatore, acquirente di un immobile, sapere se l'edificio produce o meno un risparmio energetico. Una casa realizzata senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico sarà irrimediabilmente destinata a svalutarsi enormemente nel tempo perchè non conforme alle nuove normative, maggiormente inquinante e causa di un aggravio di spese per la persona che la abita.

L'attestato di Certificazione Energetica contiene, dunque, tutte le informazioni legate al rendimento energetico dell'edificio certificato.

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 3. Inquinamento acustico

 

Nel 1991, con l'emanazione del DPCM 01/03, la normativa italiana affronta il problema dell'inquinamento acustico, limitandosi a fissare ed a rendere validi sul territorio nazionale i livelli di accettabilità del rumore.

Nel 1995, la Legge n. 447, quale Legge Quadro sull'Inquinamento acustico, recependo normative comunitarie, stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, creando la base ai successivi provvedimenti attuativi.

Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato con azioni di carattere preventivo (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto ambientale, etc.) e di protezione ambientale (controllo dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento, etc.), definendo in dettaglio le competenze dei vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni e privati).

Il 5 Dicembre 1997, in attuazione alla legge 447/95, viene emanato il DPCM 05/12/1997 denominato "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", che si propone di tutelare la qualità di vita negli ambienti abitativi e di armonizzare le tecniche costruttive degli edifici, mediante l'imposizione del rispetto dei seguenti parametri acustici:

  1. Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R'w);
  2. Indice dell'isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT,w);
  3. Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L'nT,w);
  4. Livello massimo di rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio discontinuo (LASmax);
  5. Livello equivalente di rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio continuo (LAeq).

 

Tipo di edificio

R'w

D2m,nT,w

L'nw

LASmax

LAeq

A

Residenze o assimilabili

50

40

63

35

35

B

Uffici o assimilabili

50

42

55

35

35

C

Alberghi, pensioni o assimilabili

50

40

63

35

35

D

Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabile

55

45

58

35

25

E

Attività scolastiche o assimilabile

50

48

58

35

25

F

Attività ricreative e di culto o assimilabili

50

42

55

35

35

G

Attività commerciali o assimilabili

50

42

55

35

35

L'isolamento acustico in facciata dovrà essere non inferiore a 40 dB per edifici adibiti a residenza ed alberghi, pensioni o assimilabili, 42 dB per edifici adibiti ad uffici, attività ricreative e di culto, ed attività commerciali, 45 dB negli ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili e 48 dB per gli istituti scolastici.

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