Quando si parla di efficienza energetica degli edifici, ci sono una serie di adempimenti normativi da rispettare. Un ruolo importante in questo frangente è rappresentato dalla relazione energetica

Nota anche con il nome di “ex Legge 10”, questa certificazione è stato introdotta dalla Legge 10 del 1991 e indica tutte le prescrizioni da seguire per ridurre il consumo energetico.

Possiamo dunque dire che la relazione energetica è una documentazione, scritta da un tecnico, che certifica la conformità dei lavori svolti su un edificio alle normative sul risparmio energetico. Il tecnico che può redigerla deve essere ingegnere, architetto, geometra o perito edile abilitato.

All’interno della relazione energetica sono contenute informazioni sulle prestazioni e il rendimento energetico del sistema edificio–impianti, prendendo in considerazione anche l’eventuale apporto da fonti rinnovabili.

In alcuni casi, questo documento è obbligatorio e ci sono delle regole, ben definite dalla legge, per la sua redazione. Vediamo insieme tutto quello che devi sapere sulla relazione energetica.

Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10: una definizione

La relazione energetica è, come abbiamo detto, un documento che illustra i dati tecnici e costruttivi di un edificio, delle strutture e degli impianti. Il documento ha l’obiettivo di indicare prescrizioni sul tema dell’efficienza energetica, da seguire durante lo svolgimento dei lavori e da verificare con un controllo finale che ne attesti l’effettivo rispetto.

Questo documento è previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., ed è noto anche con il  nome di “ex Legge 10”, proprio perché già la Legge 10/91 lo prevedeva.

La relazione energetica è obbligatoria?

La relazione energetica è obbligatoria in determinati casi, definiti dalla legge. Nello specifico, è obbligatorio per casistiche come le seguenti:

  • Edifici di nuova costruzione
  • Interventi di riqualificazione energetica
  • Ristrutturazioni importanti di primo livello
  • Ristrutturazioni importanti di secondo livello
  • Installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione di quelli esistenti
  • Sostituzione di generatori di calore
  • Demolizioni e ricostruzioni di un immobile
  • Ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente 

In quali casi non è obbligatoria?

La legge prevede anche dei casi di esclusione dall’obbligo di relazione energetica. In generale, possiamo dire che l’obbligo non sussiste per tutti quei casi in cui gli interventi programmati hanno uno scarso impatto dal punto di vista dell’efficienza energetica.

Questi casi sono:

  • Tutti gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono solamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
  • Operazioni di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti
  • Nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW, l’obbligo di relazione energetica c’è solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore
  • Nel caso di pompa di calore (climatizzatore o condizionatore) la relazione deve essere presentata obbligatoriamente solo in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15Kw

La relazione energetica è obbligatoria per accedere al Superbonus 110%?

Le detrazioni fiscali previste dalle normative nazionali hanno dei requisiti di accesso ben definiti. In particolare, gli interventi che prevedono una copertura da parte del Superbonus ricadono nelle condizioni di obbligatorietà della relazione energetica. Pertanto, possiamo dire che questa sia obbligatoria per poter richiedere il Superbonus 110%.

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