Una delle più grandi novità degli ultimi mesi è il Superbonus 110%, introdotto dal Governo con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
Questo bonus fa parte del pacchetto di detrazioni e incentivi fiscali promosso dallo Stato, che consente di migliorare efficienza energetica e fare un adeguamento antisismico per la tua casa.
Così come la vediamo, la definizione di Superbonus sembrerebbe escludere automaticamente le unità collabenti. Questo perché, per ottenere il Superbonus, è necessario dimostrare il superamento di due classi energetiche, condizione dimostrabile solamente su edifici riscaldati e già in possesso di Attestato di Prestazione Energetica.
Ci sono però delle casistiche particolari in cui il Superbonus può applicarsi anche alle unità collabenti. Vediamole insieme.
Cosa sono le unità collabenti?
Gli edifici collabenti sono così definiti quando non possiedono qualità produttive di reddito e di autonomia funzionale, per via dell’eccessivo deterioramento. In altre parole, le unità collabenti corrispondono ai ruderi, catastalmente censiti nella categoria F/2.
L’immobile che si trova in queste condizioni è, per ovvi motivi, inabitabile e inagibile. Il recupero di un rudere non richiede una semplice ristrutturazione, ma una serie di attività più complesse affinché torni ad essere abitabile.
Cosa dice la legge sugli edifici collabenti
Per avere una definizione più chiara di questi edifici, dobbiamo fare appello al Decreto Ministeriale n. 28 del 2 gennaio del 1998 che, nell’articolo 2, approfondisce la configurazione dei collabenti per la normativa catastale:
“ai soli fini della identificazione possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso” anche le “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado. Si parla in particolare dei seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.”
Come già accennato, gli immobili collabenti sono censiti catastalmente sotto la categoria F/2 “Unità collabenti – fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili”.
Gli edifici collabenti hanno accesso al Superbonus?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare alcune precisazioni, relative ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate che riprende proprio questo tema. Stando alla circolare, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le unità collabenti rappresentano a tutti gli effetti degli edifici preesistenti, anche se inagibili e non produttivi di reddito.
Per concludere, in risposta all’interpello n. 593 del 16 settembre 2021, possiamo dire che anche le unità collabenti senza APE possono accedere al Superbonus 110%.
Quali interventi possono essere effettuati sulle unità collabenti?
Gli edifici collabenti possono usufruire del Superbonus 110% per svolgere interventi di ristrutturazione edilizia, dall’installazione degli impianti all’aumento volumetrico. Nello specifico, sono consentiti interventi per:
- Il miglioramento dell’efficienza energetica
- L’abbassamento del rischio sismico
- La realizzazione di impianti elettrici, idraulici, di smaltimento, di recupero acqua piovana
- La demolizione e ricostruzione e la realizzazione con aumento volumetrico di due immobili residenziali di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9.
Quali sono i termini per accedere al Superbonus 110%?
Attualmente, le scadenze previste per accedere al Superbonus 110% sono le seguenti:
- 30 giugno 2022, in caso di edifici unifamiliari ed unità immobiliari ricadenti all’interno di edifici plurifamiliari e condomini
- 31 dicembre 2022, in caso di edifici plurifamiliari, condomini, e per edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà se realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo
- 30 giugno 2023, per gli istituti autonomi case popolari ed enti di cui all’art.119 c.9 lett. c). Se effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo, al 31 dicembre 2023.
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